Art. 1.

      1. L'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Omessa dichiarazione). - 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 10 milioni di euro. La pena aumentata da tre a sei anni quando l'imposta evasa è superiore a 5 milioni di euro ed è commessa con il ricorso al sistema della doppia residenza fiscale in Italia e oltre confine.
      2. Ai fini delle disposizioni previste dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».